(1) Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, la Giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto.
(2) Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un documentato rendiconto del comune, la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile dispone la liquidazione del sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale.7)
(3) Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al primo comma sia eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale - assegnando il sussidio al comune - può deliberare la diretta corresponsione del sussidio sul conto dell'azienda speciale di cui sopra. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati ed accertati risulti inferiore alla somma già corrisposta, l'azienda speciale è tenuta alla restituzione della differenza.8)