Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1975, n. 25 - Numero straordinario.
(1) Qualora a seguito dei trasferimenti dei dipendenti di ruolo debbano perdere il posto dipendenti non di ruolo, questi hanno il diritto di essere reimpiegati nei posti resisi disponibili; il reimpiego è disposto con ordinanza del Presidente della giunta provinciale sulla base delle scelte di sede effettuate dai dipendenti non di ruolo secondo l'ordine di anzianità di servizio e con precedenza di quelli coniugati e/o con figli a carico.
(2) Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di dipendenti interessati al trasferimento, ovvero per rinuncia al reimpiego da parte dei dipendenti non di ruolo, la Giunta provinciale potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'articolo 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. 9)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.