Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) L'ammontare dei sussidi da concedere alle singole associazioni sarà determinato dalla Giunta provinciale e non potrà superare la misura del 50% dell'ammontare della perdita effettiva registrata dalle singole associazioni durante l'anno amministrativo.
(2) In caso di danni eccezionali la Giunta provinciale potrà aumentare il contributo di cui al primo comma del presente articolo.