Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) Le associazioni ammesse a presentare le domande di sussidio devono risultare iscritte in un apposito schedario tenuto nell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
(2) Per ottenere l'iscrizione nello schedario di cui al primo comma, le associazioni devono rispondere ai seguenti requisiti: