Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) I sussidi di cui all'articolo precedente saranno liquidati alle associazioni in base al rendiconto amministrativo da presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste entro il 15 giugno di ogni anno per l'anno amministrativo precedente, che va, agli effetti della presente legge, dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.