Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed il recupero dei soggetti, residenti nella provincia di Bolzano, da esse effetti (handicappati), nonché forme di assistenza e di cura per favorire l'inserimento nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa delle persone affette da disturbi comportamentali o caratteriali (disadattati sociali).
(2) L'Amministrazione provinciale è autorizzata altresì a sostenere le spese per l'assistenza e la cura delle persone indicate nel precedente comma, che risultino abbandonate o appartengano a famiglie che versino in disagiate condizioni economiche. 2)
(3) Dai benefici previsti dalla presente legge sono esclusi i soggetti che hanno titolo ad ottenere analoghe prestazioni in forza di altre leggi.
Modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.