Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed il recupero dei soggetti, residenti nella provincia di Bolzano, da esse effetti (handicappati), nonché forme di assistenza e di cura per favorire l'inserimento nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa delle persone affette da disturbi comportamentali o caratteriali (disadattati sociali).
(2) L'Amministrazione provinciale è autorizzata altresì a sostenere le spese per l'assistenza e la cura delle persone indicate nel precedente comma, che risultino abbandonate o appartengano a famiglie che versino in disagiate condizioni economiche. 2)
(3) Dai benefici previsti dalla presente legge sono esclusi i soggetti che hanno titolo ad ottenere analoghe prestazioni in forza di altre leggi.
Modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
(1) Gli interventi di cui all'articolo precedente sono diretti:
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 33 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
Gli articoli 3, 6, 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Abrogati dall'art. 32 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.