Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Il Presidente della giunta provinciale esercita le attribuzioni conferite ai prefetti dall'articolo 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, modificato dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernenti la risoluzione delle controversie sorte tra Comuni, enti ospedalieri, istituti mutualisti ed assicurativi, consorzi provinciali antitubercolari e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso o di assistenza, rese obbligatorie da disposizioni di legge o di statuto (comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R.D. L. 10 novembre 1889, n. 6535, e successive modifiche).
(1) Il Presidente della giunta provinciale provvede con decisione definitiva, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, sentito il parere di una commissione composta:
(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario provinciale della carriera direttiva, designato dalla Giunta provinciale.
(1) La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, e deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.
(2) Ai componenti la commissione ed al segretario spetta il compenso stabilito dalla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.
(3) La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.