Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) La commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, e deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.
(2) Ai componenti la commissione ed al segretario spetta il compenso stabilito dalla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.
(3) La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.