Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Il Presidente della giunta provinciale provvede con decisione definitiva, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, sentito il parere di una commissione composta:
(2) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario provinciale della carriera direttiva, designato dalla Giunta provinciale.