Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) Ai fini della predisposizione del piano di finanziamento di cui all'articolo 3 della presente legge, potranno essere utilizzate pure le domande di contributo presentate, ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26. Avranno la precedenza le opere già parzialmente finanziate in base a detta legge regionale.