Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso del presente esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.
(2) A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche domande di contributo presentate in data successiva a quella dell'approvazione del piano di ripartizione di cui alla presente legge.