Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'articolo 2, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva il piano delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.