(1) Il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente che accerta il fatto, la somma applicata per la trasgressione, qualora la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 2 abbia un importo fisso.
(2) L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della giunta provinciale o suo delegato. Ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
(3) Qualora si debba provvedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono aumentate di un quinto rispetto all'importo determinato in misura fissa nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al precedente articolo 2 o all'importo determinato nel procedimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.3)