(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel decreto di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611.2)
(2) La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.