Pubblicata nel B.U. 15 marzo 1966, n. 11.
(1) A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approverà il rendiconto annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.