(1) Al fine di promuovere e sostenere attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, associazioni e comitati, aventi la loro sede in provincia di Bolzano e che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. Vantaggi economici possono inoltre essere concessi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.
(2) In particolare, la Provincia può promuovere e/o realizzare direttamente i seguenti interventi di carattere culturale o artistico:
- a) manifestazioni ed attività culturali o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio provinciale, nazionale o all' estero;
- b) l' acquisto, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti musicali;
- c) l' acquisto di oggetti d'arte.
(3) La Giunta provinciale nomina annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta dall'assessore competente o da un suo delegato che la presiede e da due esperti designati dalla rispettiva consulta culturale con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa.
(4) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che operano nei vari settori della cultura residenti in provincia di Bolzano da almeno un anno. La Giunta provinciale ha inoltre la facoltà di concedere sussidi di qualificazione a giovani artisti al fine di favorirne la formazione.
Le modalità vengono fissate con deliberazione della Giunta stessa.
(5) Per ricerche o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza, la Giunta provinciale può inoltre assegnare dei premi a singole persone o enti. Con la deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi, la Giunta provinciale può insediare delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente per le attività culturali.
(6) La Giunta provinciale ha altresì la facoltà di indire dei concorsi per il conferimento di premi in tutti i settori della cultura e dell'arte.
(7) Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le rispettive consulte culturali possono organizzarsi in sottocommissioni coinvolgendo, in casi particolari, esperti esterni/esperte esterne. 4)