Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.
(1) Allo scopo di permettere ai bisognosi, purché meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un comune della provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella provincia stessa.
(2) Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:
L'art. 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
(1) La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere a) e b) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola. 3)
(2) Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole di istruzione media saranno assegnati a quelli che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.
(3) Nel regolamento per la esecuzione della presente legge o in mancanza di questo nei bandi di concorso, la Giunta provinciale può stabilire i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, fissando un punteggio massimo uguale per il bisogno accertato in base al reddito e per il merito scolastico, nonché un punteggio suppletivo per speciali situazioni di bisogno che comunque non può superare la metà del punteggio massimo previsto per il bisogno accertato in base al reddito.
(4) Nell'assegnazione delle provvidenze di cui all'articolo 1, lettera a) a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza per raggiungere tale fine devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del Comune oppure nell'ambito di zona contermine in cui esiste una scuola media d'obbligo, in deroga a quanto previsto nel terzo comma del presente articolo, si prescinde dall'attribuzione di un punteggio per il merito scolastico. 4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
(1) Le provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge devono essere erogate entro il 30 marzo di ogni anno e possono essere liquidate in più rate. 5)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.
(1) Per l'anno scolastico 1957/58 si prescinde dai termini di cui all'articolo 3.
(1) La legge provinciale 27 ottobre 1955, n. 4 è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.