Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione o delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.
(2) Le organizzazioni riconosciute dalla regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.