Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.
(2) L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 è impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.
(3) Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata può essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.