Gli sviluppi degli ultimi anni e mesi riguardanti, da un lato, le norme sull’orario di lavoro - in particolare nel comparto dei Servizi sanitari - e dall’altro, le sentenze giudiziarie nei diversi procedimenti fra le organizzazioni sindacali del personale medico e l’Amministrazione provinciale in merito all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte dei medici e dei veterinari e il riconoscimento di un’indennità per l’esercizio esclusivo dell’attività medica all’interno delle strutture ospedaliere – hanno reso necessaria una nuova regolamentazione generale, tenuto conto dell’attuale contratto collettivo.
Il passaggio da una situazione normativa pluriennale e consolidata del diritto del lavoro ad una regolamentazione sostanzialmente nuova crea una cesura che pone una serie di problemi all’atto di una concreta e corretta applicazione secondo le intenzioni delle parti contrattuali.
Per evitare possibili, erronee interpretazioni e prevenire una non corretta applicazione delle nuove disposizioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.
In particolare l’attenzione è focalizzata sul superamento della clausola di garanzia di cui agli articoli 53 e 54 del contratto collettivo 13 marzo 2003, come concordato ai sensi degli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale, nonché sulla soppressione delle ore aggiuntive programmate di cui all’articolo 39 del citato contratto collettivo e sull’aumento dell’orario di lavoro settimanale da 38 a 40 ore.
L’orario aggiuntivo settimanale di 2 ore viene retribuito con un aumento dello stipendio base pari a 2/38. Il risultante trattamento economico di base riferito a 40 ore di lavoro settimanale è fissato all’articolo 12 del presente contratto.
A decorrere dalla data indicata nel contratto le ore aggiuntive programmate sono, come detto, soppresse.
Il corrispettivo per le ore aggiuntive soppresse – nella misura individuale spettante all’entrata in vigore della nuova regolamentazione (escluso l’eventuale aumento dovuto all’indennità di risultato) – è sostituito come segue:
- aumento del trattamento economico base per 2 ore settimanali aggiuntive nella misura di 2/38,
- aumento dell’indennità di posizione fissa per il corrispettivo di 2 ore o per un importo fisso per il personale assunto in servizio dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo del 13 marzo 2003,
- finanziamento, di regola, fino alla metà della neo-introdotta indennità di esclusiva.
La presente disciplina si applica anche al personale medico e veterinario che, all’entrata in vigore della stessa, non disponga di ore aggiuntive programmate. Il corrispettivo del compenso orario è stabilito virtualmente sulla base dell’inquadramento personale nell’assetto retributivo attuale.
Un eventuale importo residuo per le ore aggiuntive programmate soppresse, che non sia già stato utilizzato o esaurito alla luce di quanto qui esposto, sarà liquidato in forma di indennità personale.
Il presente contratto collettivo riporterà in allegato situazioni esemplificative per consentire una migliore comprensione e garantire l’aiuto necessario nella fase di applicazione del regolamento finalizzato al superamento della clausola di garanzia e all’abolizione delle ore aggiuntive programmate.