1. Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono attivare progetti didattici finalizzati a un più efficace apprendimento della seconda lingua e delle altre lingue presenti nel curricolo di scuola.
2. Contestualmente all’attivazione di tali progetti le istituzioni scolastiche curano anche un adeguato consolidamento della competenza della madrelingua come fattore di efficacia per l’apprendimento di ulteriori lingue.
3. Tutti i progetti glottodidattici, sia nella loro fase progettuale e organizzativa che in tutte le successive fasi di concreta attuazione, sono parti costitutive del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Essi possono avere anche durata pluriennale.
4. Nei limiti delle risorse professionali disponibili è consentita l’eventuale compresenza di più docenti.
5. Per quanto attiene specificatamente ai progetti linguistici che privilegiano l’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning: mediante il quale viene utilizzata un’altra lingua per la trasmissione e l’apprendimento di contenuti disciplinari e di lingua, con l’obiettivo di promuovere la padronanza sia dei contenuti disciplinari che della lingua nella prospettiva di precisi traguardi predefiniti1)) valgono i seguenti criteri:
a) tali progetti possono coinvolgere parti di programma appartenenti ad ambiti disciplinari non linguistici che devono inderogabilmente raccordarsi con i saperi disciplinari impartiti in lingua madre;
b) tali progetti possono avere durata pluriennale, di norma non superando il 50 % del monte ore annuale della disciplina coinvolta.
c) i docenti coinvolti in tali progetti devono garantire il possesso di accertate competenze disciplinari, linguistiche (madrelingua o competenza linguistica corrispondente al livello C1 della scala QCER per progetti in L2; livello C1 della scala QCER per progetti in lingua straniera per le scuole secondarie di primo e secondo grado) e competenze relative alla didattica delle lingue con metodologia CLIL, acquisite attraverso specifici Corsi di perfezionamento universitari secondo la normativa nazionale vigente: art. 14 del Decreto n. 249, emanato il 10 settembre 2010 dal MIUR; Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; nota 240 del 16 gennaio 2013 del MIUR, norme transitorie su requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. L´Intendenza scolastica sostiene comunque l´attivazione di percorsi formativi e di sostegno professionale, coerenti con il profilo didattico, adottati in autonomia dalle rispettive scuole.
6. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze, al termine di ciascun periodo di valutazione ha luogo nel rispetto dei seguenti criteri:
• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di insegnanti esterni al Consiglio di classe (sia appartenenti alla stessa scuola che ad altra istituzione scolastica), la valutazione spetta al docente titolare di disciplina appartenente al piano organico della scuola; per la determinazione di dette valutazioni il docente titolare si avvale anche di elementi di giudizio e di contributi valutativi forniti dagli altri insegnanti coinvolti nel progetto;
• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di docenti di disciplina e di lingua appartenenti allo stesso Consiglio di classe, ciascun docente valuta la progressione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze nella propria disciplina;
• in entrambi i casi, nell’esprimere la propria valutazione, il docente titolare di disciplina (appartenente al piano organico della scuola e membro di diritto del Consiglio di classe) tiene conto anche del livello di acquisizione, da parte delle alunne e degli alunni, dei contenuti trattati in altra lingua.
7. La conferma e la prosecuzione dei progetti linguistici è correlata a una positiva valutazione annuale o pluriennale degli esiti da parte della scuola. Gli esiti dell’autovalutazione sono portati a conoscenza degli organi collegiali e resi accessibili al pubblico.
8. Le prestazioni di servizio indicate nel contratto collettivo del personale docente e le risorse finanziarie e professionali disponibili nella scuola costituiscono limiti oggettivi alla progettazione e all’attuazione dei progetti. Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti utilizzando anche le diverse possibilità previste dalle normative vigenti (scambi docenti, alunni, partenariati, ecc).