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1. Per l’effettuazione delle operazioni tecniche di revisione e collaudo di veicoli e degli esami per il conseguimento di patenti di guida presso sedi esterne, su richiesta di imprese, Comuni, Comprensori, Autoscuole e loro Associazioni, saranno addebitati ai richiedenti sono stabiliti ii seguenti importi fissi:
2. I versamenti affluiranno al capitolo 330.20 del bilancio di previsione.
3. Gli importi di cui al punto 1 sono soggetti a rideterminazione triennale pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatosi nel triennio, arrotondato all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
4. Le revisioni dei veicoli di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano sono effettuate in esenzione del pagamento di cui al punto 1.
È revocata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1866 del 10.12.2012.
Allegato A
Allegato B