(1) Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un’altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità.
(2) La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).