Criteri per l’affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle attività di profilassi
1. Il Servizio veterinario provinciale sovrintende allo svolgimento delle attività di profilassi sul territorio provinciale ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. I presenti criteri disciplinano l’affidamento a medici veterinari libero-professionisti degli incarichi attinenti alle attività di profilassi organizzate previste da disposizioni comunitarie, nazionali o provinciali. A tal fine il Servizio veterinario provinciale redige una lista di medici veterinari interessati a collaborare con l’amministrazione provinciale e in possesso dei requisiti necessari. La lista ha una validità di tre anni e fino alla scadenza del triennio, con cadenza annuale, possono essere inseriti nella lista nuovi nominativi di medici veterinari idonei. La richiesta va presentata al Servizio veterinario provinciale sugli appositi moduli entro il 30 settembre. La presentazione può avvenire tramite posta ordinaria, fax, posta elettronica o forme equivalenti. Nel periodo di validità della lista le domande presentate dal 1° ottobre sono prese in considerazione per l’anno successivo.
3. Per presentare la richiesta d’inserimento nella lista di cui al punto 2, al momento della domanda, bisogna possedere i seguenti requisiti:
• iscrizione nell’albo professionale dei medici veterinari
• documentata esperienza professionale, di almeno tre mesi, afferente all’assistenza zooiatrica nel campo degli animali da reddito
• non trovarsi in nessuna delle condizioni che a norma di legge ostano a contrarre con la pubblica amministrazione
• possesso partita IVA.
4. La lista costituisce uno strumento che consente al Servizio veterinario provinciale di espletare le funzioni di competenza nell’ambito delle profilassi organizzate previste da disposizioni comunitarie, nazionali o provinciali nel pieno rispetto dei principi di tutela della concorrenza, in particolare promuovendo l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, di non discriminazione, di trasparenza e di speditezza. La lista non ha valore di graduatoria di merito e l’inserimento del medico veterinario nella stessa non fa sorgere a carico dell’amministrazione alcun obbligo.
5. Non possono essere inseriti o mantenuti nella lista i nominativi di coloro che negli ultimi tre anni:
• abbiano perso i requisiti di cui al punto 3;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni ritenute valide;
• abbiano causato grave inadempienza contrattuale;
• abbiano fornito dichiarazioni non veritiere.
6. Il Servizio veterinario provinciale per selezionare i medici veterinari da incaricare può promuovere la formazione di un gruppo di lavoro nell’ambito del quale vengono esaminati i singoli curricula in relazione alle specificità delle operazioni da svolgere.
Nella scelta del medico veterinario da incaricare si ha particolare riguardo agli orientamenti comunitari in materia di occupazione, che mirano a creare opportunità di accesso al mercato del lavoro per i giovani che hanno concluso di recente gli studi in modo da agevolare l’acquisizione di competenze pratiche.
La scelta dei medici veterinari da incaricare avviene, quindi, tenendo conto di
A. requisiti e attitudini personali quali
a) il tempo trascorso dalla prima iscrizione all’albo e l’età anagrafica;
b) la conoscenza delle lingue ufficiali del territorio;
c) l’esperienza professionale maturata ad esclusione dell’attività eventualmente svolta quale veterinario convenzionato con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige per l’assistenza zooiatrica;
B. elementi pratici quali, a titolo esemplificativo
a) l’oggetto dell’incarico
b) la tempistica da rispettare
c) l’estensione e la raggiungibilità del territorio in cui svolgere le operazioni di profilassi
d) la densità del patrimonio zootecnico su cui intervenire.
Per quanto possibile, nell’assegna-zione degli incarichi l’amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dai medici veterinari nella richiesta in ordine alle zone in cui preferiscono operare. L’amministrazione ha, comunque, la facoltà di proporre incarichi in zone differenti da quelle espressamente indicate.
7. I medici veterinari devono svolgere l’incarico affidato con lavoro proprio in modo puntuale, affidabile e preciso. La valutazione delle modalità con cui viene svolto il lavoro è rilevante al fine del conferimento di eventuali ulteriori incarichi.
8. L’attività di profilassi è svolta dai medici veterinari incaricati in base alle prescrizioni del Servizio veterinario provinciale. Il monitoraggio e il coordinamento delle operazioni svolte sono eseguiti dell’amministrazione conferente.
9. La durata dell’incarico conferito ai sensi dei presenti criteri coincide con la durata della campagna annuale di profilassi e, salvo espressa deroga dell’amministrazione, non può eccedere quella stabilita ai sensi del precedente punto 9.
10. In casi non previsti di diffusione di malattie o di altra necessità, i medici veterinari individuati ai sensi dei presenti criteri possono essere incaricati per lo svolgimento di attività connesse alla situazione contingente.
11. I presenti criteri vengono applicati mutatis mutandis anche dal Servizio veterinario aziendale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige qualora venga deciso che le campagne di profilassi vengano svolte e organizzate da quest’ultima.