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1. di prevedere un'iscrizione semplificata nell'Albo nazionale gestori ambientali per tutte le imprese che eseguono le seguenti attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in Alto Adige:
a) La raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
b) La raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di trenta litri al giorno.
c) L'iscrizione semplificata nell'Albo nazionale gestori ambientali consiste nel fatto che le imprese di cui al punto 1) sono iscritte nell'Albo nazionale gestori ambientali con l'iscrizione nella camera di commercio.
d) Come numero d'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali viene riconosciuto il numero d'iscrizione nella camera di commercio.
2) I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria e trasprotati presso la sede della persona che ha svolto queste attività o che vengono trasportati dal campo al maso si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, come previsto anche dall'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quindie non è prevista l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali. Il trasproto di questi rifiuti è solo ammesso per un quantativo di 5 m³ a viaggio. In questo caso il trasporto non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti.
3) La presente deliberazione sostituisce la deliberazione 10 luglio 2006, n. 2546.
4) Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.