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1. in provincia di Bolzano è istituita la classe di concorso A077 – Strumento musicale per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado nelle scuole con insegnamento in lingua italiana, tedesca e ladina.
2. i titoli di accesso sono quelli previsti dalla vigente normativa.
3. per l'anno scolastico 2005/06 non vengono istituite le graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia per la classe di concorso A077;
4. gli Intendenti scolastici competenti, al fine di garantire la parità di trattamento tra i docenti, fisseranno nuovi termini per l'aggiornamento e il nuovo inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti delle classi di concorso Educazione musicale A031 e A032 nonché A077 Strumento musicale, da parte dei docenti in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti che intendono perfezionare, alla luce della istituzione della nuova classe di concorso, la loro dichiarazione di titoli e servizi. Il servizio prestato in qualità di docente di strumento musicale è valutato come servizio specifico per la classe di concorso A077 dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 1999, istitutivo della classe di concorso A077;
5. di attribuire nelle graduatorie permanenti 1 punto fino ad un massimo di 3:
ai candidati/alle candidate laureati/e alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria- sezione scuola elementare o abilitati presso le SSIS, per ogni corso, seminario o laboratorio attinente alla storia locale o alla legislazione scolastica dall'Alto Adige;
ai candidati /alle candidate che produrranno l'attestato di frequenza dei corsi organizzati dalla libera Università di Bolzano nell'anno accademico 2004/2005 su storia locale o su legislazione scolastica locale;
ai candidati /alle candidate che produrranno l'attestato finale di corsi su storia locale o su legislazione scolastica locale organizzati a decorrere dal 2005/2006 dagli Isitituti Pedagogici o dall'Amministrazione, anche in convenzione con l' Universitá, con esame o colloquio finale.
6. La nota n. (8) dell'allegato A1 della propria deliberazione n. 1397 del 3 maggio 2004 è così sostituita: “Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di un Paese membro dell'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I servizi di insegnamento resi in istituti universitari di Paesi dell'Unione Europea sono valutati come servizi di terza fascia.”