La Giunta provinciale
vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, concernente la "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
viste le seguenti delibere della Giunta provinciale con le quali vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione di diversi aiuti nel settore dell'agricoltura:
delibera n. 1725 del 5/4/1993, modificata e integrata con le delibere n. 1990 del 11/04/1994, n. 1758 del 22/04/1996, n. 5355 del 04/11/1996 e n. 3862 del 16/10/2000;
delibera n. 556 del 12/02/1996;
delibera n. 4067 del 20.09.1999;
delibere n. 3768 e n. 3769 del 9/10/2000.
considerata la necessità di prevedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della citata legge provinciale n. 17/93, e successive modifiche, le modalità per l'esecuzione dei controlli a campione in ordine alle iniziative agevolate ad integrazione delle dinnanzi citate delibere disciplinanti la concessione di diversi aiuti nel settore agricolo;
vista la propria deliberazione n. 1570 del 6/05/02, con la quale sono state fissate le modalità per l'esecuzione di controlli a campione con riguardo ad iniziative agevolate nell'agricoltura; accertato che le predette modalità necessitano di un integrazione; delibera
a voti unanimi legalmente espressi
- di approvare ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della citata legge provinciale n. 17/93, e successive modifiche, le seguenti modalità per l'esecuzione di controlli a campione in ordine ad iniziative agevolate nel settore dell'agricoltura ai sensi delle delibere di Giunta provinciale citate nelle premesse:
"1. I controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
2. I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli e collaudi.
3. La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della ripartizione provinciale agricoltura o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
4. I controlli amministrativi nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
5. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione."
- di revocare la propria delibera n. 1570 del 06.05.2002.
La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.