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di revocare la propria deliberazione del 11.07.1994, n. 3877;
di fissare i seguenti criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni agricole ai sensi dell'art. 2 della L.P. del 29.08.1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni:
a) Possono ricevere contributi tutte le organizzazioni che, ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 24/1972 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono attività di consulenza oppure prestano servizi per la tenuta della contabilità agraria. I loro soci possono essere singole imprese agricole oppure cooperative e consorzi;
b) Sono ammesse al finanziamento tutte le spese di gestione comprese quelle occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli arredamenti d'ufficio;
c) Le spese ammesse al finanziamento vengono fissate nelle seguenti misure percentuali dei preventivi aumentati al massimo del 10% rispetto all'anno precedente:
100% per la tenuta della contabilità agraria
nonchè per la consulenza nei settori frutticolo e viti-vinicolo
55% per la consulenza nel settore
dei seminativi nonchè a favore dei consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione
50% per la consulenza giuridica,
economica e sociale
40% per la consulenza nel settore della
floricoltura
d) I contributi da concedere alle organizzazioni di cui sopra vengono concessi nella misura percentuale delle rispettive spese ammesse al finanziamento ottenuta rapportando l'importo disponibile sul rispettivo capitolo del bilancio provinciale al totale generale delle spese ammesse al finanziamento delle organizzazioni richiedenti;
e) Al Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige può essere concesso, in deroga a quanto stabilito al punto d), un contributo nella misura del 50% della spesa ammessa al finanziamento;
f) Nel caso di ulteriori disponibilità di bilancio, possono essere concessi, sempre applicando il sistema proporzionale di cui al sopraccitato punto d) contributi integrativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dalla legge;
g) In ogni deliberazione di concessione dei contributi deve essere appositamente annotata la sua conformità alla presente normativa.
di pubblicare la deliberazione in oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione.