AllegatoCRITERI PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI EX ART. 6 COMMA 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO DEL 1986, N. 1
b) Criteri generali
1. I contributi di cui al presente comma possono essere concessi solo allorquando la formazione attenga a settori/materie il cui sviluppo sia previsto tra gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale.
2. Della voce di spesa relativa alle tasse/costi d'iscrizione, é concessa una somma non superiore alla metá delle spese d'iscrizione.
3. Purché il richiedente non riceva alcun contributo dall'Azienda Sanitaria di appartenenza (esclusa la retribuzione), possono essere assegnati contributi per un importo non superiore ai 3.000.000 di Lire mensili. A coloro che svolgono la formazione sul territorio nazionale l'importo massimo corrisponde all'importo fissato con Decreto Ministeriale per le borse di studio a favore dei medici in formazione specialistica.
4. L'entitá del contributo verrá definita proporzionalmente all'intensitá della frequenza prevista (rilevando a tal fine anche i periodi di pratica/stage previsti dall'ordinamento della rispettiva Scuola di Specializzazione). Alla domanda dev'essere allegato il piano di studi, nonché un prospetto che indichi con esattezza l'entitá e la modalitá della frequenza richiesta.
5. I contributi in oggetto possono essere corrisposti anche per di corsi di aggiornamento la cui frequenza sia prevista come obbligatoria nell'ambito della formazione medico specialistica.
6. Per quanto attiene alle spese di viaggio, é corrisposto un contributo non superiore al costo del biglietto ferroviario di seconda classe.
7. Per le spese di viaggio aereo é corrisposto un importo non superiore a Lire 600.000.
8. Il contributo per la voce di spesa concernente l'alloggio non dovrá superare le 90.000 lire a notte, ove si tratti di brevi periodi di permanenza (sino ad un mese, ovvero per piú periodi brevi).
Qualora la permanenza duri oltre il periodo di un mese, per le spese di alloggio verrá corrisposto un importo non superiore a Lire 900.000.
9. Per le spese di vitto verrá corrisposto un importo non superiore a Lire 30.000 Lire a pasto.
10. Non vengono assegnati contributi per la frequenza di corsi/scuole offerti anche in provincia di Bolzano.
11. Le spese sostenute devono essere debitamente documentate.
b) Pratica o di stage formativo
Fermo restando quanto disposto nel punto precedente, quando la domanda riguardi periodi di pratica o di stage formativo, il richiedente dovrá:presentare in allegato alla domanda di contributo una relazione scritta concernente la descrizione (destinata all'ufficio 23.5) :- del programma dettagliato dello stage
- degli obiettivi fissati
- dei mezzi che si intendano impiegare per il raggiungimento degli stessi
- delle modalitá di svolgimento della pratica
- del nominativo del direttore e/o di un tutor presso la struttura nella quale si intenda svolgere lo stage (nominato dal direttore della struttura stessa), il quale sará responsabile per il corretto ed effettivo svolgimento del programma di stage
Tale relazione dovrá inoltre essere sottoscritta dal responsabile della struttura presso la quale si intenda effettuare il periodo di stage formativo.
Al termine dello stage una relazione scritta dovrá dare conto:
- dell'effettivo svolgimento del periodo di pratica
- degli obiettivi raggiunti
- dei risultati che non é stato possibile realizzare, con indicazione delle cause del mancato raggiungimento degli stessi.
Tale relazione, sottoscritta dall'assegnatario del contributo, dal direttore della struttura e dal tutor, dovrá essere fatta pervenire, a cura dell'assegnatario, all'Ufficio 23.5. c) Criteri per corsi/scuole di specializzazione a favore di psicologi/medici
1. Possono essere concessi contributi per la frequenza di scuole/corsi di specializzazione in ambito psicologico/psicoterapeutico a favore di psicologi e medici dipendenti di strutture pubbliche del Servizio Sanitario provinciale, subordinatamente al parere positivo del Direttore del Reparto e del Direttore Sanitario della Struttura stessa.
2. Tali contributi possono inoltre essere concessi a favore di soggetti che svolgano continuativamente attivitá di collaborazione presso le strutture del Servizio Sociosanitario provinciale, subor-dinatamente al parere positivo del direttore della struttura per la quale collaborano, ove si ritenga trattarsi di una formazione particolarmente importante al fine del miglioramento dei servizi sociosanitari della provincia.
3. Fuori dalle ipotesi di cui ai due punti precedenti, i contributi possono essere concessi solo allorquando sussista una corrispondente carenza nel corrispondente fabbisogno annuale per la provincia di Bolzano.
4. Qualora la domanda riguardi il finanziamento della frequenza di scuole/corsi di specializzazione all'estero, il richiedente deve risultare in possesso dei requisiti di ammissione alla formazione in psicoterapia stabiliti dalle norme nazionali vigenti. La formazione deve inoltre corrispondere ai parametri previsti dalle leggi nazionali in materia di ordinamento degli studi per le specializzazioni in psicoterapia.
d) Contributi per la frequenza di periodi di pratica/stages formativi a favore di psicologi
1. Possono essere concessi soltanto a favore di soggetti che risultino essere giá in possesso del diploma di psicoterapisti riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia. Ció esclusivamente qualora il tipo di formazione per la quale é richiesto il contributo sia valutata quale carente sul territorio della Provincia di Bolzano, necessaria ed utile al fine di migliorare la qualitá dei servizi offerti dal Servizio Sociosanitario provinciale.
2. Possono essere concessi contributi per la frequenza di corsi di specializzazione per la formazione specifica in determinate materie. La formazione dev'essere considerata necessaria al miglioramento della qualitá del servizio sociosanitario provinciale.
e) Criteri per l'assegnazione di contributi per la frequenza delle specializzazionimediche
1. Per l'assegnazione di contributi per il prolungamento, rispetto alla durata prevista dall'ordinamento degli studi, della formazione medico- specialistica: solo ove debitamente motivato da parte del responsabile alla formazione del richiedente, ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 6 mesi. Restano in ogni caso ferme le diverse disposizioni di natura convenzionale.
2. Nelle ipotesi di cui al punto precedente, qualora la richiesta pervenga da medici dipendenti é altresí richiesto il previo parere positivo del Primario del Reparto, nonché del Direttore Sanitario della Struttura di appartenenza del richiedente.
f) Efficacia
I presenti criteri si applicano a tutte le domande presentate dopo il 12.02.2001.