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1. Per le domande presentate entro il 31.12.2001 e che saranno approvate a partire dall'01.01.2002, gli importi massimi dei mutui per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario di cui alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono così determinati:
a) Euro 56.810,26 per richiedenti persone singole;
b) Euro 82.633,10 per richiedenti coniugati;
c) Euro 92.962,24 per richiedenti coniugati con un figlio a carico;
d) Euro 103.291,38 per richiedenti con due o tre figli a carico;
e) Euro 113.620,52 per richiedenti con quattro figli a carico;
f) Euro 72.303,97 per richiedenti persone singole con un figlio a carico più euro 10.329,14 per ogni ulteriore figlio a carico.
L'importo massimo del mutuo non può superare euro 113.620,52.
2. Per le domande presentate a partire dall'01.01.2002, gli importi massimi dei mutui per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario di cui alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono così rideterminati:
a) Euro 57.000,00 per richiedenti persone singole;
b) Euro 83.000,00 per richiedenti coniugati;
c) Euro 93.000,00 per richiedenti coniugati con un figlio a carico;
d) Euro 103.500,00 per richiedenti con due o tre figli a carico;
e) Euro 114.000,00 per richiedenti con quattro figli a carico;
f) Euro 72.500,00 per richiedenti persone singole con un figlio a carico più euro 10.500,00 per ogni ulteriore figlio a carico.
L'importo massimo del mutuo non può superare euro 114.000,00.
3. I nuovi importi massimi per i mutui di cui al numero 2 sono applicati a tutte le domande per agevolazioni edilizie provinciali presentate a partire dall'01.01.2002.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 20 ottobre 1993, n. 17.