AllegatoCriteri per la concessione di contributi per iniziative atte a favorire l'incremento economico e della produttività nel settore industria
Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 e successive modifiche.
I. CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE
1. Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono istituti, enti ed associazioni dell'industria, nonché le loro cooperative che hanno come oggetto la promozione e diffusione delle attività produttive industriali, della cultura d'impresa e industriale in Alto Adige.
2. Modalità di presentazione della domanda
È ammessa la presentazione di più domande, per ciascuna delle iniziative indicate ai commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Ciascuna domanda deve essere presentata prima della realizzazione dell'iniziativa e deve contenere un prospetto dettagliato che indica:
preventivi di spesa;
descrizione dell'iniziativa con indicazione dei tempi di realizzazione;
costi esterni;
autodichiarazione sulla copertura finanziaria della spesa.
Per "iniziative” si intendono progetti la cui finalità e la cui esecuzione non si ripetano negli anni successivi alla presentazione della prima domanda di contributo. Sono ammesse eccezioni solo per progetti di particolare complessità.
Per le spese di cui al comma 3.7, è ammessa la presentazione di una sola domanda all'anno
3. Iniziative ammesseVerranno ammesse al finanziamento quelle iniziative che sono svolte a favore delle attività produttive industriali o per la diffusione e la promozione della cultura d'impresa e della cultura industriale in Alto Adige.
3.1studi, rilievi, ricerche, consulenze aziendali e progetti di valorizzazione:
può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa; le spese del personale interno non sono ammesse al contributo;
3.2 Consulenze aziendali
può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa; le spese del personale interno non sono ammesse al contributo;
- spese ammesse:
a) compensi a consulenti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 26 gennaio 1998, n. 169;
b) spese viaggio per i consulenti, calcolate secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;
c) vitto e alloggio, calcolati secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;
d) materiale didattico.
3.3 pubblicità e promozione delle iniziative industriali rivolte al miglioramento della qualità tecnologica, dell'organizzazione aziendale o inerenti ad altre materie di interesse industriale:
può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa; le spese del personale interno non sono ammesse al contributo.
3.4 organizzazione di convegni e congressi:
può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa.
non sono comunque ammesse le spese relative a:
a) buffet, rinfreschi, cene d'onore;
b) omaggi a partecipanti e relatori;
c) compensi a relatori per importi superiori a quelli previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale del 26 gennaio 1998, n. 169;
d) costi del personale interno.
3.5 Partecipazione a e organizzazione di fiere ed esposizioni:
può essere concesso un contributo fino al 50% delle spese ammesse.
spese ammesse:
a) costi per l'acquisto, l'affitto, l'allestimento dello stand;
b) costi per gli addetti allo stand;
c) spese di trasporto;
Non sono ammesse a contributo le spese per l'affitto dello spazio stand, buffet, rinfreschi, cene d'onore, omaggi e i costi del personale interno.
3.6 organizzazione di corsi, seminari ed altre iniziative di formazione:
può essere concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa; i costi del personale interno non sono ammessi al contributo.
spese ammesse:
a) compensi a relatori ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 26 gennaio 1998, n. 169;
b) spese viaggio per i relatori, calcolate secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;
c) vitto e alloggio per i relatori, calcolati secondo le tariffe vigenti per i dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano;
d) spese per l'affitto di locali e la traduzione simultanea;
e) materiale didattico.
Le iniziative devono essere rivolte ad utenti esterni all'istituto, ente, associazione.
La Giunta provinciale può consentire un finanziamento fino al 70% della spesa ammessa per le iniziative di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 che risultino di particolare importanza (es. programmi UE) e la cui finalità ed esecuzione non si ripetano negli anni successivi alla presentazione della prima domanda di contributo.
3.7 spese di gestione:possono essere concessi contributi, nella misura massima del 30% sulle spese di gestione soltanto ad Istituti, Enti ed Associazioni che svolgono attività secondo le finalità stabilite in premessa. I contributi vengono concessi in base all'attività prevista, al numero degli iscritti in rapporto alla consistenza del settore di appartenenza, al numero degli occupati dei soci iscritti, nonché alla rilevanza territoriale dell'organizzazione in Alto Adige. Si considerano anche le spese di gestione dovute alle società collegate che ne gestiscono il patrimonio.
Gli Istituti, Enti ed Associazioni citati, devono presentare un programma di lavoro con un dettaglio delle voci di spesa.
Le spese di gestione dello Sportello Tecnologico istituito con delibera provinciale n. 3558 del 10.07.1995 potranno ottenere un finanziamento nella misura massima dell'80%.
Le spese di gestione di istituti, enti ed associazioni che svolgono istituzionalmente attività di sostegno al commercio estero potranno ottenere un finanziamento nella misura massima del 40%.
Le spese di gestione del BIC, Business Innovation Centre S.c.p.A., possono essere finanziate nella misura massima dell'80%.
Le spese di gestione del B.I.C. riguardanti l'affitto di locali idonei allo svolgimento delle proprie attività potranno essere finanziate nella misura massima del 100%.
Le spese di gestione comprendono le seguenti voci:
A Costo per l'acquisto di merci:
A1 Materiali di consumo
A2 acquisti prodotti finitiA3 cancelleria e stampatiA4 costi accessori per acquisti
B Costo per l'acquisto di servizi:
B1 costo per trasporti
B2 consulenze tecniche e traduzioni
B3 consulenze amministrative
B4 canoni assistenza software
B5 spese telefoniche
B6 acqua
B7 energia elettrica
B8 spese riscaldamento
B9 postali
B10 assicurazioni
B11 premi polizze fideiussorie
B12 manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie
B13 rimborso spese viaggioB14 Pubblicità e propaganda
C Costo per il godimento di beni terzi:
C1 affitti passivi
C2 canoni di leasing
C3 spese su contratti di leasing
C4 noleggi
I costi di cui al punto C1 sono ammessi a contributo solo se riferiti a locali siti in Alto Adige.
Nel caso di istituti, enti e associazioni che svolgano istituzionalmente attività di sostegno al commercio estero tali costi sono ammessi anche se riferiti a locali siti non in Alto Adige.
D Costi per il personale (incluse collaborazioni coordinate e continuative):
D1 salari e stipendi
D2 oneri sociali
D3 trattamento di fine rapporto
D4 altri costi per il personale
D5 accantonamenti Casse Previdenza
I costi ammissibili per il personale non possono superare i salari e gli stipendi dei dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano a parità di categoria professionale.
Non sono ammessi a contributo i costi del personale delle associazioni di categoria.
E Oneri diversi di gestione del BIC, Business Innovation Centre S.c.p.A.
(non correlati alle iniziative di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) 4) Liquidazione dei contributiLa liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione delle fatture originali, munite di regolari quietanze o di estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento e di copia delle buste paga. Le fatture devono essere intestate all'istituto, ente o associazione richiedente, ovvero alle società collegate che ne gestiscano il patrimonio, e non a nome di un singolo socio. E` richiesta la documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo della spesa ammessa, altrimenti il contributo viene ridotto in conformità. L'Ufficio industria ha comunque la facoltà di richiedere la documentazione dell'intera spesa sostenuta per l'organizzazione dell'iniziativa agevolata. Per la liquidazione dei contributi relativi alle spese di cui al punto 3.7 è inoltre necessaria la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti lo stretto legame tra le spese sostenute e l'attività dell'istituto, ente o l'associazione.
Nel caso di enti pubblici la liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione di un elenco analitico delle spese sostenute, firmato dal presidente dell'ente stesso.
5. Controlli1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimetni ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almento il 6 % delle inizative agevolate (capo I. e II.).
2. All'individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno alla Ripartizione competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutte le domande di contributo presentate nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'ufficio competente ritiene dubbi.
3. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attezzature e degli arredamenti finanziati, nonché la regolare eseczione degli investimenti. Laddove necessario l'Uffico competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale.
4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta nel corso di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
5. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presuposti per la conessione dell'agevolazione.
6. Nella domanda di contributo va dichiarato che per i medesimi investimenti non è stata presentata altra domanda ad altro ente pubblico e che i beni d'investimento agevolati (capo II) non verranno alienati, affittati o ceduti in comodato per un periodo di venti anni, ad eccezione dell'alienazione, dell'affitto o della cessione in comodato alle proprie associazioni o ad enti collegati che perseguano finalità di promozione e sviluppo del settore industria; in caso contrario il contributo percepito è da restituire all'amministrazione provinciale, assiene agli interessi legali maturati.
Vengono eseguiti dei controlloi ispettivi onde verificare la destinazione dei beni agevolati ed il rispetto dei suddetti termini.
II. CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI UFFICI
1) Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono le associazioni e organizzazioni dell'industria, nonché le loro cooperative ovvero le società collegate, che gestiscono il loro patrimonio che hanno come oggetto la promozione e diffusione delle attività produttive industriali, della cultura d'impresa e industriale in provincia di Bolzano.
2. Investimenti ammissibili2.1 Costruzione, acquisto, ampliamento di edifici e locali destinati ad uffici, sale conferenze, aule per corsi;
2.2 Costruzione, acquisto, ampliamento di autorimesse e di aree parcheggio, direttamente connesse con gli uffici;
2.3 Lavori di sistemazione dell'area uffici (asfaltatura, canalizzazione, recinzione, ecc.);
2.4 Le spese tecniche connesse nella misura massimale del 5% del preventivo di spesa.
I maggiori costi sorti durante l'esecuzione del progetto di costruzione sono ammissibili a contributo fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario della spesa.
Gli investimenti possono essere finanziati anche a mezzo di contratto di leasing; in tal caso alla scadenza del contratto di leasing la proprietà dell'edificio o del locale deve passare al beneficiario del contributo; in nessun caso il contratto di leasing può essere ceduto a terzi; in caso contrario il contributo deve essere restituito, assieme agli interessi legali maturati.
3. Limite degli investimenti
Per poter beneficiare di un contributo, gli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono rientrare entro i seguenti limiti di importi:
- limite minimo:
euro 250.000.
- limite massimo
euro 8 (otto) milioni.
4. Misura del contributo
I contributi possono raggiungere la misura massima del 50 % delle spese ammissibili.
Qualora il contributo sia concesso per l'acquisto o la costruzione di edifici o locali ufficio, dalla spesa ammissibile secondo preventivo è da detrarre il valore di eventuali edifici o locali ufficio di proprietà del richiedente. Il rispettivo valore viene accertato dall'Ufficio estimo della Provincia.
Per tutti gli altri tipi di investimento, la misura del contributo è calcolata sull'intera spesa ammissibile.
5. La presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate all'Ufficio industria prima dell'esecuzione degli investimenti previsti. Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:
preventivi di spesa;
relazione tecnica;
progetto di costruzione;
in caso di acquisto o di leasing, contratto preliminare di compravendita o di leasing ed una dichiarazione della società di leasing e dell'istituto, ente od associa-zione richiedente che ogni variazione del contratto che dovesse intervenire sarà comunicata tempestivamente all'Ufficio industria.
6. Liquidazione dei contributi
La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione dei seguenti documenti di spesa:
6.1. in caso di nuova costruzione, ampliamento o modernizzazione:
per lavori fino ad un miliardo di lire, fatture in originale, regolarmente quietanzate ed una dichiarazione del richiedente il contributo, autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla regolare effettuazione dell'investimento;
per lavori oltre ad un miliardo di lire, inoltre una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell'investimento;
oppure conto finale del progettista e accertamento della regolare esecuzione dei lavori, eseguito dal direttore dei lavori;
6.2 in caso di acquisto o di leasing:
contratto di acquisto o di leasing, depositato presso l'Ufficio Registro, oppure fatture in originale, regolarmente quietanzate.
7. Controlli
Nella domanda di contributo va dichiarato che per i medesimi investimenti non è stata presentata altra domanda ad altro ente pubblico e che i beni d'investimento agevolati non verranno alienati, affittati o ceduti in comodato per un periodo di dieci anni, ad eccezione dell'alienazione, dell'affitto o della cessione in comodato alle proprie associazioni o ad enti collegati che perseguano finalità di promozione e sviluppo del settore industria; in caso contrario il contributo percepito è da restituire all'amministrazione provinciale, assieme agli interessi legali maturati.
Vengono eseguiti dei controlli ispettivi onde verificare la destinazione dei beni agevolati ed il rispetto dei suddetti termini.
III. VALIDITÁI presenti criteri troveranno applicazione a partire dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande presentate prima di tale data si applicheranno i criteri precedenti.