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1) In applicazione dell'articolo 25 del contratto di comparto per il personale provinciale del 8 maggio 1997, al personale docente e direttivo comandato alla provincia o a enti dipendenti dalla stessa, spetta, oltre al trattamento economico di cui all'articolo 14 del contratto collettivo provinciale per il personale docente, educativo e direttivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano per gli anni 1998-1999, con decorrenza dal 1° aprile 1998 fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo provinciale la seguente indennità per lo svolgimento di particolari attività:
a) ai docenti e ai capi di istituto comandati alla provincia o a enti dipendenti dalla stessa lire 523.000 lorde mensili;
2) ai docenti e ai capi di istituto che sono comandati all'amministrazione provinciale di cui alla legge provinciale del 3 luglio 1959, n.6, spetta, qualora abbiano i presupposti, il rimborso forfettizzato delle spese di viaggio di cui all'articolo 8 dell'allegato 3 del contratto collettivo provinciale vigente per il personale docente. Detto rimborso delle spese di viaggio viene determinato con apposita deliberazione;
3) di imputare la spesa relativa al trattamento economico ai capitoli 31230 e 31235 del bilancio provinciale corrente.