d e l i b e r a :
1. (Limitazione temporale) I voli turistici, di esercitazione, pubblicitari, da diporto o sportivi e per il traino di alianti, il decollo e l'atteraggio di areomobili a motore presso l'areoporto di San Giacomo (Bolzano) e presso gli altri aeroporti civili della Provincia, così come il sorvolo della conca di Bolzano sono vietati a tutela della popolazione dal rumore aereo:
a) da lunedì a venerdì prima delle ore 7, tra le ore 13 e le ore 15 e dopo il tramonto;
b) i sabati, le domeniche ed i giorni festivi prima delle ore 9 e dopo le ore 13.
2. (Eccezioni) Le restrizioni temporali in base al punto 1) non valgono per gli aeromobili ad elevato isolamento acustico. Sono aeromobili ad elevato isolamento acustico quelle, la cui soglia limite di rumore si collochi di almeno 8 dB(A), al di sotto della soglia di rumore fissata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Inoltre non sono soggetti alle citate restrizioni gli aereomobili con decollo da fuori provincia e atterraggio in provincia di Bolzano nonché gli aereomobili con decollo dalla provincia di Bolzano e atterraggio fuori provincia.
3. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2000