(1) I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7, viene disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza.
(2) La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(3) L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle agevolazioni concesse.
(4) Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.
(5) Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, può essere erogato un anticipo del 50 per cento dell'importo concesso.
(6) Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione Europea, la liquidazione è effettuata in base al cambio ufficiale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.