(1) Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:
(2) Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.
(3) All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere.