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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Inquinamento dell' aria
Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Art. 2 (Definizioni)
b) Legge provinciale16 marzo 2000, n. 8
1)
Norme per la tutela della qualità dell'aria
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge, si intende per:
inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;
emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;
impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;
valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;
valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;
valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;
fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
Delibera 27 giugno 2011, n. 998
- Rilevazione dello stato di conservazione dei tetti contenenti cemento-amianto e relativo risanamento - Istituzione registro dell'amianto
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11
b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 (Definizioni)
Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti
Impianti di combustione
Immissioni
Disposizioni particolari
Vigilanza e sanzioni
c) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico