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In vigore al: 17/07/2014
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Normativa provinciale
Tutela del paesaggio e dell' ambiente
Inquinamento dell' aria
Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Art. 2 (Definizioni)
b) Legge provinciale16 marzo 2000, n. 8
1)
Norme per la tutela della qualità dell'aria
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.
Art. 2 (Definizioni)
(1)
Ai fini della presente legge, si intende per:
inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;
emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;
impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;
valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;
valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;
valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;
fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
Delibera 27 giugno 2011, n. 998
- Rilevazione dello stato di conservazione dei tetti contenenti cemento-amianto e relativo risanamento - Istituzione registro dell'amianto
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
Art. 1
Art. 2-3.
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'amministrazione provinciale: risconoscimento del servizio)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10-11.
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15 (Gestore dell'istituto provinciale all'infanzia)
Art. 16-17.
Art. 18
Art. 19-20.
Art. 21
Art. 22-23.
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27 (Abrogazione di norme)
Art. 28-29.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11
b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 (Definizioni)
Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti
Impianti di combustione
Immissioni
Disposizioni particolari
Vigilanza e sanzioni
Art. 18 (Vigilanza)
Art. 19 (Sanzioni)
Art. 20 (Abrogazione di norme)
Art. 21 (Norme transitorie)
Art. 22 (Norma finale)
Autorizzazione in via ordinaria alle emissioi (art. 5, comma 1)
Autorizzazione in via generale alle emissioni (art. 5, comma 7)
VALORI LIMITE E NORME TECNICHE (art. 3)
c) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
a) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
b) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
c) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24
e) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 3/bis
Art. 4
Art. 5-6.
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico