(1) La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente su tutto il territorio provinciale.
(2) La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell'ozono stratosferico e dell'aumento dell'ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell'ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.