Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.
(1) La Biblioteca provinciale italiana si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. La relativa dotazione organica è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.
(2) Il direttore/La direttrice della Biblioteca è nominato/a dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni. A esso/essa si applica la disciplina vigente per i direttori/le direttrici di ufficio. 2)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.