(1) Per i settori delle scienze naturali, dell'archeologia, delle miniere, dell'artigianato, del commercio e dell'industria, dell'arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo, degli usi e costumi, dell'enologia, della caccia e pesca possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.
(2)La gestione dei musei provinciali può essere affidata a un’azienda, diretta dal direttore della Ripartizione provinciale Musei. I musei provinciali non gestiti dalla suddetta azienda hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.3)
(3) I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che ne approva le denominazioni, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.3)
(3/bis) La costituzione dell’azienda per i musei provinciali, i compiti come pure i comitati scientifici e le loro competenze sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.4)
(4) Fatte salve le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, il museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato. In questo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale. Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell'ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. La spesa per l'attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.5)