(1) Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche. 16)
(2) Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti aziende sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza. Sono parimenti a carico del fondo sanitario provinciale i costi per la direzione e il coordinamento del settore di assistenza e di cura; ciò riguarda tanto le citate funzioni esercitate da esperti con una formazione medica, infermieristica oppure riabilitativa, quanto le funzioni svolte da esperti con una formazione socio-pedagogica oppure socio-assistenziale nel settore sociale. 17)
(3) Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma 1, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dei costi di degenza, esclusi gli oneri di cui al comma 2. A tal fine la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione gli importi a carico delle unità sanitarie locali, tenuto conto del rapporto numerico esistente nelle singole strutture tra il personale sanitario e quello socio-assistenziale. 18)
(4) Le modalità per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 agosto 1985.
(5) Per i casi di assistenza a rimborso ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, in favore di malati cronici, la Giunta provinciale stabilisce una retta differenziata che tiene conto della distribuzione degli oneri come stabilita al precedente comma 3.
(6) La Giunta provinciale delibera la modifica degli schemi-tipo delle convenzioni con strutture private per l'assistenza ospedaliera a malati cronici, introducendo i criteri di distribuzione degli oneri di cui al precedente comma 3. Di tali criteri viene comunque tenuto conto nel caso di deliberazione di nuovi schemi-tipo. Nel caso di convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge le modifiche sono introdotte in sede di rinnovo delle convenzioni medesime.
(7) La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime per le strutture di ricovero di cui al comma 1 nonché gli standards di personale delle stesse. 19)
(8) La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche e private, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitari, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. 20)