(1) Il personale insegnante ed amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina è assegnato proporzionalmente all’area scuole di musica tedesche, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. In caso di delega ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è assegnato l’intero personale.