(1) In esecuzione dell’articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l’area scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole di musica tedesche, facente capo al Dipartimento istruzione e formazione tedesca.
(2) Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l’area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite opportune offerte formative, nonché mediante l’adozione di altri provvedimenti ritenuti idonei all’assolvimento di detti compiti.
(3) I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all’area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l’organizzazione, l’attuazione e l’amministrazione delle loro attività. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.