1. La Giunta Provinciale
a) autorizza la realizzazione di nuove strutture sanitarie, nonchè la trasformazione, il trasferimento, l’ampliamento e la ristrutturazione delle strutture sanitarie già esistenti;
b) autorizza l’esercizio delle attività sanitarie;
c) stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici al cui possesso è subordinato il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), da confermare o aggiornare almeno ogni tre anni.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), è richiesta per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di:
a) strutture ospedaliere;
b) strutture residenziali che erogano prestazioni a ciclo continuativo o diurno;
c) strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale o domiciliare;
d) tutte le figure professionali sanitarie diverse dai medici e dagli odontoiatri;
e) studi odontoiatrici e medici, qualora gli stessi siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero impieghino procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie.