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In vigore al: 17/07/2014

Delibera N. 2523 del 21.07.2003
Statuto dello studente e della studentessa

Allegato

STATUTO DELLO STUDENTE E DELLA STUDENTESSA

 

Art. 1

Principi generali

1. La scuola è una comunità educativa, in cui gli studenti/le studentesse sono titolari di diritti e di doveri, fondati sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sulla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla Costituzione italiana, sullo Statuto di autonomia, sulle leggi ordinarie statali e provinciali e sulla normativa scolastica.
 

2. I diritti e doveri si riferiscono a tre temi essenziali: rispetto della persona e dell'ambiente, qualità del servizio, partecipazione.

 
3. Nell'esercizio dei diritti e doveri contenuti nel presente statuto gli studenti/le studentesse sono chiamati/e a collaborare in base alla loro età.
 
4. Il piano dell'offerta formativa e il regolamento d'istituto si orientano anche alle disposizioni ed ai principi dello statuto dello studente e della studentessa.
 
5. Ogni studente/studentessa è informato/informata sui contenuti del regolamento interno del proprio istituto nonché del vigente statuto dello studente e della studentessa, ricevendone una copia.
 

Art. 2

Rispetto della persona e dell'ambiente

1. Lo studente/La studentessa ha diritto al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa.
 
2. Lo studente/La studentessa ha diritto ad una educazione fondata sul rispetto di tutti i suoi diritti e le sue libertà fondamentali da parte dei membri della comunità scolastica. Tali diritti e libertà si realizzano nella comunità scolastica attraverso una convivenza democratica, solidale, corretta nei comportamenti, e attenta a valorizzare anche le diversità.
 
3. Lo studente/La studentessa ha diritto alla tutela della riservatezza dei dati e delle situazionidi carattere personale, da trattare esclusivamente per le esigenze strettamente necessarie all'intervento formativo della scuola.
 
4. Lo studente/La studentessa ha diritto ad un ambiente salubre, sicuro, accogliente, con riferimento agli spazi ed alle persone, che favorisca l'apprendimento, l'incontro, la comunicazione e, in generale, la qualità di vita nella scuola.
 
5. Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare e di valorizzare la personalità propria e quella degli altri membri della comunità scolastica.
 
6. Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola intesi come bene proprio e bene comune.
 
7. Lo studente/La studentessa ha il dovere di collaborare fattivamente a scuola e durante le iniziative parascolastiche con gli altri componenti della comunità scolastica, di riconoscere e di rispettare l'azione del personale della scuola – dirigente, docente e non docente -, intesa come esercizio di attività e di doveri professionali.
 
8. Lo studente/La studentessa ha il dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti.
 

Art. 3

Qualità del servizio

1. Lo studente/La studentessa ha diritto ad un'offerta formativa di qualità con la garanzia della continuità educativa e didattica tra cicli scolastici e all'interno di essi. Di tale offerta vengono informati lo studente/la studentessa, nonché i genitori o chi ne fa le veci.
 
2. Lo studente/La studentessa ha diritto ad una scuola organizzata in funzione dei suoi bisogni individuali di apprendimento e di formazione, secondo tempi e modalità che tengano conto dei suoi ritmi di apprendimento e di vita. Agli alunni/Alle alunne in situazione di handicap, con difficoltà di apprendimento, come pure per quelli particolarmente dotati, è dedicata una specifica attenzione formativa.
 
3. Lo studente/La studentessa ha diritto all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della cittadinanza e della professione.
 
4. Lo studente/La studentessa ha diritto ad una proposta formativa che favorisca, anche con l'uso dei sussidi e delle tecnologie più aggiornate, l'apprendimento e l'imparare ad imparare, nella prospettiva dell'educazione permanente. A tal fine sono agevolati i rapporti della scuola con il territorio nelle sue espressioni istituzionali, professionali e sociali.
 
5. Lo studente/La studentessa ha diritto ad un qualificato insegnamento, aggiornato, efficace, e linguisticamente corretto. Obiettivi, contenuti e metodologie devono essere formulati in modo da essere comprensibili allo studente/alla studentessa e ai genitori.
 
6. Lo studente/La studentessa ha diritto a una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nelle modalità, che devono essere resi preventivamente noti agli studenti/alle studentesse e ai genitori. La valutazione è basata su molteplici elementi di verifica, è articolata in modo equilibrato nel tempo e rispetta il processo individuale di apprendimento dello studente/della studentessa, tenendo conto dell'autovalutazione. In quest'ottica le valutazioni devono avvenire ed essere rese note tempestivamente.
 
7. I genitori degli studenti/delle studentesse maggiorenni continuano a ricevere le comunicazioni della scuola, a meno che non rinuncino espressamente o a meno che lo studente/la studentessa non si opponga per iscritto.
 
8. Lo studente/La studentessa ha diritto a non essere sottoposto/sottoposta a verifiche nei giorni immediatamente successivi a giorni festivi o d'interruzione dell'attività didattica a meno che esse non siano concordate per tempo tra studente/studentessa e docente. I compiti da svolgersi a casa, ispirati al principio della sensatezza, sono distribuiti, come le verifiche, in modo equo e programmato nell'arco della settimana. L'assegnazione di compiti da svolgere durante i giorni festivi, durante i fine settimana e durante l'interruzione dell'attività didattica è regolamentata sulla base di specifici accordi fra studenti/studentesse e insegnanti.
 
9. Lo studente/La studentessa nonché i genitori o chi ne fa le veci hanno diritto ad una chiara informazione sui progressi compiuti ed, in generale, sul rendimento scolastico, compreso l'accesso alle verifiche scritte in classe ed alla parte del registro che riguarda lo studente/la studentessa. I genitori o chi ne fa le veci sono informati sui progressi nell'apprendimento dello studente/della studentessa attraverso giornate di udienza ed orari individuali di ricevimento. Il regolamento interno della singola scuola determina modalità e termini entro i quali l'alunno/alunna e i genitori siano informati
sull'evidente scarso rendimento e la scarsa collaborazione nel periodo intercorrente fra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione agli inizi di maggio circa l'incerto successo formativo. Se il successo formativo è dubbio, la relativa comunicazione avviene al più tardi agli inizi di maggio.
 

10. Lo studente/La studentessa ha diritto ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della sua formazione.

 
11. Lo studente/La studentessa ha diritto ad un sostegno personalizzato, anche attraverso la disponibilità di appositi servizi, per l'autoorientamento sul piano dello studio, della vita di relazione, delle scelte scolastiche e professionali.
 
12. Lo studente/La studentessa ha il dovere di concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, nell'ambito del proprio corso di studi, mediante la frequenza puntuale e regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche, e con l'impegno nello studio.
 
13. Lo studente/La studentessa ha il dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo.
 
14. Lo studente/La studentessa non può allontanarsi dall'area scolastica senza autorizzazione del/della dirigente scolastico/a o del/della suo/sua sostituto/a.
 
15. Il regolamento d'istituto determina criteri generali riguardanti la partecipazione a manifestazioni pubbliche durante l'orario di lezione, sulla base dei quali il dirigente scolastico/la dirigente scolastica, sentito il comitato degli studenti e delle studentesse, rilascia le autorizzazioni caso per caso.
 
16. Lo studente/La studentessa ha il dovere di presentare una valida giustificazione in caso di assenza. Sulle assenze giustificate da studenti/studentesse maggiorenni può essere informata la famiglia con la quale la scuola mantiene i contatti.
 

Art. 4

Partecipazione

1. Lo studente/La studentessa ha diritto, come presupposto per una effettiva partecipazione, ad un'informazione chiara e completa, comunicata in modo adeguato, sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi formativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti, sulle metodologie, sui libri di testo e, in generale, sulle iniziative che lo/la coinvolgano.
 
2. Lo studente/La studentessa ha diritto all'espressione della propria opinione, che può essere richiesta dalla scuola anche con appositi strumenti di rilevazione, e di avanzare proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti d'istituto e sull'organizzazione del servizio scolastico.
 
3. Lo studente/La studentessa ha diritto ad esprimere opinioni, a titolo personale o in rappresentanza di altri studenti/altre studentesse, purché espresse in forma corretta.
 
4. Lo studente/La studentessa ha diritto all'assunzione di responsabilità sempre più estese, in modo graduale in relazione all'età, nella progettazione e nell'organizzazione di iniziative formative.
 
5. Lo studente/La studentessa ha diritto all'associazione con altri studenti/altre studentesse dell'istituto ed all'utilizzazione di locali della scuola per trattare tematiche di interesse scolastico nei limiti e nelle modalità indicati dal regolamento di ciascun istituto.
 
6. Lo studente/La studentessa ha diritto a mantenere i contatti con la scuola che eventualmente favorisce iniziative che coinvolgano, anche in forma associativa, ex studenti/ex studentesse.
 
7. Lo studente/La studentessa ha il dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola con spirito democratico, di impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e d'espressione, e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza.
 
8. Lo studente/La studentessa ha il dovere di rispettare le norme ed i regolamenti della scuola, nonché le decisioni assunte dagli organi competenti e le regole della civile convivenza.
 
9. Lo studente/La studentessa ha il dovere di partecipare alla vita democratica della scuola, assumendo le responsabilità personali e quelle derivanti dalle funzioni di rappresentanza previste nei vari organismi scolastici.
 
10. Lo studente/La studentessa ha il dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi offerti dalla scuola.
 

Art. 5

Provvedimenti disciplinari

1. I regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. I medesimi regolamenti determinano, altresì, le relative misure di carattere educativo, definiscono l'organo competente ad irrogare le sanzioni e stabiliscono il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
 
2. Il Consiglio d'Istituto definisce le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, tenuto conto delle proposte formulate dal collegio dei docenti, dai comitati dei genitori, nonché, nelle scuole superiori, delle proposte formulate dai comitati degli studenti e delle studentesse. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto del provvedimento concernente la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, le stesse vengono inserite nel regolamento interno e comunicate a tutti gli interessati.
 
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 
4. La responsabilità disciplinare è personale.
 
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
 
6. Un comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto nelle singole materie ed aree disciplinari.
 
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 
8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa. Se possibile, allo studente/alla studentessa va offerta l'opportunità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 
9. L'eventuale allontanamento dalla comunità scolastica è adottato dal consiglio di classe.
 
10. Il temporaneo allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nella scuola elementare il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è possibile soltanto nei casi previsti dal comma 12.
 
11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente/la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
 
12. In tutti i gradi di scuola l'allontanamento dello studente/della studentessa dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
 
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo/a stesso/a studente/studentessa sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente/alla studentessa è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.
 

Art. 6

Impugnazioni

1. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti/delle studentesse e da parte dei genitori degli studenti/delle studentesse minorenni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola o rispettivamente all'istituto scolastico comprensivo, istituito e disciplinato dalle singole istituzioni scolastiche.
 
2. L'organo di garanzia dei circoli didattici, degli istituti scolastici comprensivi e delle scuole medie è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno due rappresentanti dei genitori e da almeno due rappresentanti dei/delle docenti, dovendo essere garantita per ogni categoria la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. L'organo di garanzia delle scuole secondarie superiori e degli istituti scolastici comprensivi, che includono anche una scuola secondaria superiore, è composto, oltre che dal/la dirigente scolastico/a, da almeno un/una rappresentante dei genitori, un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse e da due rappresentanti dei/delle docenti dovendo essere garantita la rappresentanza dei diversi gradi scolastici. Gli organi di garanzia sono presieduti da un/una rappresentante dei genitori.
 
3. Per ogni membro effettivo è eletto un membro sostitutivo della rispettiva categoria e del rispettivo grado scolastico. I membri sostitutivi svolgono la propria funzione all'interno dell'organo di garanzia nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi.
 
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall'articolo 30 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, i/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengono al consiglio di classe della classe dell'alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse e i/le rappresentanti dei genitori risultano incompatibili, qualora appartengono alla classe o sono genitori di un'alunno/alunna della classe interessata al ricorso.
 
5. La durata in carica dell'organo di garanzia è fissata autonomamente dal Consiglio d'istituto per una durata massima di un triennio.
 
6. L'organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra lo studente/la studentessa maggiorenne o rispettivamente i suoi genitori e il coordinatore/la coordinatrice di classe o rispettivamente l'insegnante, che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare. In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d'intesa, con il quale il procedimento si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'organo di garanzia decide in merito al ricorso.
 
7. L'organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/la presidente.
 
8. Gli organi di garanzia decidono, su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione e alla violazione del presente statuto dello studente e della studentessa.
 
9. L'esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o rispettivamente fino alla decisione dell'organo di garanzia nel caso della presentazione di un ricorso.
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