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a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)         delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell’Unione europea, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico nonché l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

(2)  Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

(3) La Provincia, nell’ambito degli obiettivi di tutela del clima internazionali, nazionali e dell’Unione europea, promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nel contempo un approvvigionamento energetico sostenibile. 3)

massimeDelibera 18 luglio 2023, n. 595 - Approvazione Piano Clima Alto Adige 2040
massimeDelibera 6 ottobre 2015, n. 1136 - Cumulabilità delle agevolazioni statali con le agevolazioni della Provincia in ambito economico e semplificazione per le imprese della White List
massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
massimeCorte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275 - Provincia di Trento - costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - ammissibilità di una disciplina statale semplificata per le autorizzazioni
3)
L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 1/bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

(1)  La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4)

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, e poi così modificato dall'art. 36, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)

(1)  Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all’articolo 1-bis.

(2)  Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a:

  1. 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
  2. 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW. 5)
5)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/quater (Comunicazione inizio lavori per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

(1)  Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici. 6)

6)
L'art. 1/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/quinquies (Flusso di informazioni)

(1)  Con frequenza bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all’Agenzia provinciale per l’ambiente le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo di impianto e della localizzazione. 7)

7)
L'art. 1/quinquies è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18.

Art. 1/sexies   8) 

8)
L'art. 1/sexies è stato prima inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e sucessivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera c), della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 2 (Contributi)                     delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 80 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell’ambito delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l’energia. 9)

(1/bis)  10)

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

  1. nel caso siano colpite da calamità naturali;
  2. per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
  3. per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
  4. per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

(4)  Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

(5)  Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

(6)  I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.  11)

(6/bis)  Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali. 12)

(7)  Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
  2. il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
  3. le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1145 - Criteri per la concessione di contributi per l’ampliamento dell’infrastruttura di distribuzione e per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento esistenti (modificata con delibera n. 135 del 12.03.2024 e delibera n. 193 del 26.03.2024)
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1144 - Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l’incentivazione dell'efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili (modificata con delibera n. 134 del 12.03.2024 e delibera n. 192 del 26.03.2024)
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1143 - Criteri per la concessione di contributi a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili
massimeDelibera 12 settembre 2023, n. 771 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’ampliamento degli impianti di produzione di sistemi di teleriscaldamento esistenti
massimeDelibera 28 aprile 2020, n. 295 - Emergenza Covid-2019 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Proroga dei termini per la presentazione di contributi in materia di energia
massimeDelibera 16 luglio 2019, n. 597 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per allacciamenti alla rete elettrica (modificata con delibera n. 149 del 08.03.2022 e delibera n. 1146 del 19.12.2023)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1385 - Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica (modificata con delibera n. 252 del 09.04.2019, delibera n. 1176 del 30.12.2019 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1384 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di energia, tutela dell'ambiente e del clima (modificata con delibera n. 348 del 20.04.2021, delibera n. 1138 del 28.12.2021, delibera n. 136 del 12.03.2024 e delibera n. 194 del 26.03.2024)
massimeDelibera 29 novembre 2016, n. 1322 - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione degli impianti di biogas (modificata con delibera n. 1383 del 18.12.2018 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)
massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1814 - Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013 e delibera n. 1321 del 29.11.2016)
massimeDelibera 26 novembre 2012, n. 1758 - Modifiche alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 del 08.11.2010 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici
massimeDelibera 8 novembre 2010, n. 1804 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione e l'ampliamento nonché per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti idroelettrivi ai sensi della legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9
massimeDelibera N. 359 del 01.03.2010 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007 - Energiesparmaßnahmen - Zuschüsse für photovoltaische Anlagen -Landesgesetze können nicht durch Beschluss der Landesregierung außer Kraft gesetzt werden
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen mit einfachem Verwaltungsakt
massimeDelibera N. 3028 del 11.08.2000 - Approvazione di criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione di impianti idroelettrici ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000 - Contributi per impianti idroelettrici - sospensione - limiti alla discrezionalità amministrativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997 - Potere discrezionale della Giunta provinciale di finanziare impianti idroelettrici - limiti
9)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
10)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
11)
L'art. 2, comma 6, è stato pri,a sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, e successivmamente dall'art. 23, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
12)
L'art. 2, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 2/bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimenti della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE)   delibera sentenza

(1)  Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. 13)

(2) Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

(3) I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

(4) Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.

(5) La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. 14)

massimeDelibera 13 luglio 2021, n. 604 - Approvazione dei criteri tecnici per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
13)
Il testo tedesco dell'art. 2/bis, comma 1, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
14)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 2/ter (Diffida e sanzioni)

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.

(2) L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui all’articolo 2/bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  2. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all’articolo 2/bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  3. i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2/bis che non ripartiscono le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità immobiliare. 15)
15)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 2/quater (Misure di risparmio energetico per gli esercizi commerciali)   delibera sentenza

(1) Ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione, ad eccezione del tempo necessario per l’entrata e l’uscita dei clienti nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione, qualora le porte non si affaccino direttamente verso l'aria esterna oppure quando sulle porte è in funzione una barriera a lama d’aria per ridurre le perdite di energia.

(3) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(4) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro. 16)

massimeDelibera 18 ottobre 2022, n. 747 - Criteri per la chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali nel periodo di riscaldamento nonché durante la climatizzazione
16)
L'art. 2/quater è stato inserito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 2/quinquies (Misure di risparmio energetico per apparecchi di refrigerazione)   delibera sentenza

(1) Ai fini del risparmio energetico e della tutela del clima, gli apparecchi di refrigerazione degli esercizi commerciali devono essere dotati di porte o di sistemi equivalenti per la chiusura.

(2) La Giunta provinciale fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il Consiglio dei Comuni.

(3) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, il comune procede alla diffida nei confronti del proprietario dell’apparecchio di refrigerazione e fissa un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate. In caso di inottemperanza alla diffida, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 600,00 euro per ogni apparecchio di refrigerazione non conforme alle disposizioni di cui al comma 1. 17) 

massimeDelibera 12 marzo 2024, n. 133 - Linee guida per la chiusura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
17)
L'art. 2/quinquies è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 3 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 23105, 23205 e 23210 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alle leggi abrogate dall’articolo 2, comma 7, lettere a), b) e c).

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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