(1) L’introduzione di organismi geneticamente modificati è vietata nell’ambito di:
(2) La Giunta provinciale ai fini della tutela della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat prevede per le zone di cui al comma 1 adeguate zone cuscinetto esterne e misure di precauzione.
(3) Fatte salve le disposizioni transitorie vigenti in agricoltura in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, pubblicata dalla Commissione europea e definita nell’articolo 2 del decreto- legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, viene disciplinata separatamente con legge provinciale.