(1) I contributi sugli oneri finanziari dovuti ai concessionari di servizio pubblico per il quinquennio 2004-2009, a fronte del ritardato rimborso dei costi di gestione, come definiti all’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, sono computati a tutti gli effetti come spese di gestione sostenute dai concessionari stessi per il suddetto periodo.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2011 la spesa massima di 3,5 milioni di euro (UPB 12100).