(1) Al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “diverso dall’ente pubblico” sono soppresse.
(2) Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 28“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 22, comma 3“.
(3) Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 30“ sono sostituite dalle parole: “ai sensi dell’articolo 22, comma 3“.
(4) L’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono stabiliti gli importi di modesta entità di qualsiasi natura, anche tributaria, al di sotto dei quali non si procede alla riscossione e al rimborso.”