(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) gestire, migliorare e ampliare il patrimonio demaniale della Provincia, di cui al successivo articolo 3, assicurare le funzioni produttive, protettive, ricreative dai punti di vista della tutela ambientale, utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali e provvedere, infine, alla gestione venatoria dei territori affidati alla sua amministrazione;”.